Damiano Canale Il conclave degli esperti: forme di soluzione dei disaccordi epistemici nel processo SOMMARIO: 1. Controllo diretto e controllo indiretto della conoscenza esperta nel processo. – 2. Quattro tipi di disaccordo epistemico. – 3. I bias cognitivi dell’esperto. – 4. La disciplina del disaccordo epistemico in Italia. – 5. Gli “esperti nella vasca”: uno sguardo al modello australiano – 5.1. Conclave of experts – 5.2. Concurrent expert evidence – 6. Pregi e difetti del modello australiano. – 7. Conclusione. 1. Controllo diretto e controllo indiretto della conoscenza esperta nel processo Uno dei tratti caratteristici della prassi giudiziale odierna, tanto negli ordinamenti di civil law quanto in quelli di common law, è costituito dalla crescente dipendenza delle corti dalle informazioni fornite dagli esperti in sede probatoria 1 . Le origini di questa dipendenza sono ben note. L’incremento della complessità dei fatti oggetto del contendere in moltissimi ambiti della vita economica e sociale, si accompagna alla crescente specializzazione dei saperi che presiedono all’accertamento di questi fatti. Si tratta di saperi che, nella maggior parte dei casi, sfuggono alla competenza del giudice, il quale è così costretto ad affidarsi alle informazioni fornite dagli esperti per ricostruire i fatti in giudizio e risolvere la controversia. Questa dipendenza, tuttavia, rischia di pregiudicare la possibilità per il giudice di valutare le prove specialistiche in modo indipendente e razionale. Una valutazione indipendente delle prove esige infatti che il giudice sia in grado di comprendere le inferenze utilizzate dall’esperto, in modo da poter determinare la correttezza, la rilevanza e il valore probatorio della conclusione a cui questo giunge. Ove l’indipendenza nella valutazione della prova specialistica venga meno, * Questo studio è stato realizzato grazie al supporto del Julius Stone Institute of Jurisprudence dell’Università di Sydney, School of Law, che ringrazio per l’ospitalità. Sono inoltre grato a Simon Bronitt e Allan McCay per i loro suggerimenti. 1 Utilizzerò in questo saggio il termine ‘esperto’ in un senso molto generico, tale da includere le diverse figure che possono assistere il giudice, la giuria e le parti nell’accertamento dei fatti sia negli ordinamenti di civil law sia in quelli di common law nel contesto del processo penale, civile, amministrativo e tributario.