IL REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO DEL DECRETO SBLOCCA ITALIA: LA MONTAGNA HA PARTORITO IL TOPOLINO REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO, REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO https://www.ingenio-web.it/articoli/il-regolamento-edilizio-tipo-del-decreto-sblocca-italia-la-montagna-ha- partorito-il-topolino/ REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO, REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO 18/7/2018 REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO, REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO di Vincenzo Zito REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO, REGOLAMENTO EDILIZIO TIPO Con provvedimento del 20 ottobre 2016 (GU n.268 del 16-11-2016) della Conferenza unificata Stato-Regioni presso la presidenza del Consiglio dei ministri è stato approvato lo “Schema di regolamento edilizio tipo” previsto dall'articolo 4, comma 1-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 meglio noto come “Testo unico dell’edilizia”. Lo schema di regolamento è corredato di due allegati: A) contenente un “Quadro delle definizioni uniformi” in materia di edilizia; B) recante una “Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”. Il citato “art.4, comma 1-sexies” è stato introdotto recentemente nel T.U. Edilizia dall’art.17-bis della legge 11/11/2014, n.164 che ha convertito in legge il Dl n.133/2014 recante “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività' produttive”. L’idea quindi di un regolamento edilizio unico per tutti i comuni italiani non ha motivazioni di ordine urbanistico o edilizio ma è legato alla necessità di introdurre misure per garantire l'approvvigionamento energetico, favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali, conseguire una semplificazione burocratica e, infine, il rilancio dei settori dell'edilizia e immobiliare. Il testo introdotto così recita: «1-sexies. Il Governo, le regioni e le autonomie locali, in attuazione del principio di leale collaborazione, concludono in sede di Conferenza unificata accordi ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, o intese ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, tali accordi costituiscono livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il regolamento edilizio-tipo, che indica i requisiti prestazionali degli edifici, con particolare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico, è adottato dai comuni nei termini fissati dai suddetti accordi, comunque entro i termini previsti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni». Si tratta di un testo poco chiaro nella forma e nei contenuti sia perché, secondo la migliore tradizione legislativa italiana, riporta continui rimandi ad altre leggi e sia perché, sopratutto, non esplicita a quale “idea” di regolamento edilizio faccia riferimento. Bisogna ricordare, infatti, che mentre il “vecchio” art. 33 della legge urbanistica fondamentale n.1150/1942 definiva chiaramente i contenuti del regolamento edilizio, l’art.4 del T.U. del 2001, molto laconicamente, fa un generico riferimento alla “disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi”.