Il dibattito parlamentare sulla “procreazione medicalmente assistita” Maria Luisa Di Pietro * , Marina Casini ** Brevi cenni storici Il 18 giugno 2002, la Camera dei Deputati ha approvato in prima lettura - dopo un faticoso e tormentato iter legislativo - la Proposta di Legge (PDL) sulla procreazione cosiddetta “medicalmente assistita”: 1 per diventare legge, la PDL deve essere ora approvata dal Senato che può, però, modificarla, respingerla oppure adottarla così com’è stata votata dalla Camera. I lavori parlamentari per giungere alla formula- zione di una legge sono iniziati molti anni fa e si sono intrecciati, lungo il loro cammino, con la riflessione sulla materia a livello socia- le, con gli atti di Governo, con le conclusioni di Commissioni ad hoc, con gli interventi della dottrina e della giurisprudenza. Tralasciando le PDL anteriori al 1978, 2 anno di nascita di Louise * Professore Associato di Medicina Legale; ** Dottore di ricerca in bioetica, Istituto di Bioetica, Facoltà di Medicina e Chirurgia “Agostino Gemelli”, Università Cattolica del Sa- cro Cuore, Roma. 1 PDL su Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, trasmesso dal presi- dente della Camera dei Deputati alla Presidenza il 19 giugno 2002 col n. 1514. Si farà uso, anche se del tutto impropria, della terminologia “procreazione medicalmente assistita” per indicare le tecniche di fecondazione artificiale (sulla differenza tra “fecondazione artificia- le” e “procreazione assistita”, cfr.: DI PIETRO M.L., SGRECCIA E., Procreazione assistita e fecondazione artificiale tra scienza, bioetica e diritto, Brescia: La Scuola, 1999). 2 La prima PDL sulla procreazione medicalmente assistita data al 25 novembre 1958 e riguarda l’inseminazione artificiale eterologa. Si tratta di una PDL che, compendiata in un unico articolo e presentata da Gonella e Manco, recita quanto segue: “La donna che permette su di sé, con seme totalmente o parzialmente non del marito, pratiche inseminative, è punita con la reclusione sino ad un anno. Con la stessa pena è punito il marito che vi abbia consentito, nonché il terzo donato- re di seme e chiunque, su donna coniugata consenziente, compie atti idonei alla fecondazione ar- tificiale”. Questa PDL è stata ripresentata il 18 settembre 1963 nella successiva legislatura. Di analogo tenore è anche la PDL, presentata da Riccio il 29 maggio 1963. È da ricordare anche il tentativo, andato fallito, di inserire un analogo divieto dell’eterologa nella Riforma del diritto di famiglia, entrata in vigore con la legge 19 maggio 1975, n. 151 (Sull’argomento, cfr.: IADECOLA G., F ARINACCI M., L’inseminazione artificiale umana, Padova: Liviana, 1989). 617 Medicina e Morale 2002/4: 617-666