ANDREA MORRONE Le ordinanze di necessità e urgenza, tra storia e diritto * 1. Premessa. Ripercorrere la vicenda giuridica delle ordinanze di necessità e urgenza equivale, per molti versi, a tornare sulle tappe del costituzionalismo liberaldemocratico. Nella storia di questo istituto si trovano condensati i passaggi che hanno visto nascere e affermarsi lo stato di diritto, sia nell’accezione di potere secondo diritto, sia nella versione del diritto come garanzia dell’autonomia dell’individuo. Si intrecciano i temi e i problemi delle fonti normative e, quindi, l’affermazione progressiva delle libertà fondamentali e delle garanzie di volta in volta stabilite per assicurarne l’effettività. Quella storia è propria anche dell’evoluzione della forma di governo: dalla monarchia assoluta a quella costituzionale, dal governo misto al governo parlamentare. Nel passaggio tra l’ordinamento statutario e quello repubblicano si è assistito ad una discontinuità nelle forme di manifestazione, nei contenuti e nei limiti del potere di ordinanza. Attraverso l'esperienza giuridica le ordinanze di necessità e urgenza hanno progressivamente acquisito una certa sistemazione teorica: ma questa è ancora sufficiente di fronte a tendenze nuove di diritto positivo per affrontare emergenze reali o presunte? 2. Il potere di ordinanza e le ordinanze di necessità e urgenza nella dottrina antica. Nel precedente ordinamento era possibile isolare alcuni tratti caratteristici del potere di ordinanza. Anche se riconducibili a soggetti diversi (legislatore e amministrazione) 1 , legge e ordinanza erano pacificamente ritenute forme di * Saggio pubblicato in in A. Vignudelli (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, Milano, 2009, pp. 133-184. 1 Cfr. J. K. Bluntschli, Dottrina dello stato moderno, vol. I, Dottrina generale dello stato, Napoli, Vallardi, 1879, 450-451. Secondo questo A. l’ordinanza “deve attendere a tutte quante le relazioni ordinate dalla legislazione ed essere limitata da ciò”. Nel secondo volume dell’opera, si specifica che il potere governativo si esercita attraverso ordinanze: generali (ius edicendi), particolari, “per l’emanazione di ordini, comandi e divieti in ciascun caso ( ius jubendi)”. E’ nell’essenza della potestà di governo non solo l’esercizio di poteri di influenza, ma anche il 1