1 NOVAZIONE DEL CONTRATTO O CONTRATTO RINNOVATIVO? PAOLA LAMBRINI 1. La ‘novazione del contratto’ nell’ordinamento italiano. Se è vero che l’attuale configurazione di molti istituti del diritto privato è condizionata dalla loro bimillenaria storia, ciò vale in modo particolare per la novazione, la cui stessa esistenza nell’ambito del codice civile italiano non si giustificherebbe, secondo molti autori, se non come rispetto per la tradizione 1 . A prescindere da altri aspetti di rilievo 2 , qui preme indagare l’influenza esercitata sull’attuale efficacia dell’istituto dal fatto che nel diritto romano la novazione oggettiva potesse aver luogo soltanto utilizzando una stipulatio, cioè un contratto unilaterale, da cui nasceva obbligazione per una sola parte: nell’ordinamento italiano, infatti, la novazione è ancora un modo di estinzione di una obbligazione isolata 3 e quando si intenda novare una delle obbligazioni nascenti da un contratto con prestazioni che gravano su entrambe le parti, si interrompe il rapporto tra le obbligazioni corrispettive 4 ; salva una diversa volontà, sempre espressamente manifestata, la nuova obbligazione avrà un regime autonomo e non costituirà più il corrispettivo dell’obbligazione della controparte 5 . 1 La novazione è stata definita da Emilio Betti «rudimento storico rimasto nel diritto odierno di un istituto romano» (Teoria generale del negozio giuridico 2 , in, Trattato di diritto civile, a cura di Vassalli, XV, Torino, 1950, 258,); cfr. ALLARA, La prestazione in luogo di adempimento (‘datio in solutum’), in AUPA, 1928, 100 nt. 1. In proposito si osserva altresì come alcune legislazioni europee, e in particolare l’ordinamento tedesco, non abbiano codificato l’istituto. 2 Quali la natura della novazione e il suo ambito di applicazione, per l’analisi dei quali mi sia concesso di rinviare ai miei lavori La novazione, in Trattato delle obbligazioni a cura di Garofalo e Talamanca, III, I modi di estinzione a cura di A. Burdese e E. Moscati, Padova, 2008, 453 ss. e La novazione. Lineamenti romanistici e dottrine attuali, Padova, 2006. 3 V. art. 1230 cod. civ.: «l’obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all’obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso». 4 V. BUCCISANO, La novazione oggettiva e i contratti estintivi onerosi, Milano, 1968, 85; MAGAZZÙ, voce Novazione (diritto civile), in Enc. dir., XXVIII, Milano, 1978, 821; DI PRISCO, Novazione, in Trattato di diritto privato a cura di Rescigno, IX, Obbligazioni e contratti, Torino, 1984, 266. 5 Con la conseguenza che la novazione non sarà risolubile per inadempimento del precedente obbligo corrispettivo, così come il rapporto originario non sarà risolubile per inadempimento della nuova obbligazione; naturalmente, in entrambi i casi non sarà neppure opponibile l’eccezione di inadempimento: cfr. ENRIETTI, Della risoluzione del contratto, in Commentario. Libro delle obbligazioni a cura di D’AMELIO - FINZI, I, Firenze, 1948, 851; PERSICO, L’eccezione di inadempimento, Milano, 1955, 222; REALMONTE, voce Eccezione di inadempimento, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 237. Secondo SCADUTO, L’‘exceptio non adimpleti contractus’ nel diritto civile italiano, in AUPA, 1922, 213 s., l’eccezione d’inadempimento diventa inopponibile solo in caso di novazione causale.