Il sistema delle nuove discriminazioni razziali Politiche europee dell'immigrazione e pregiudizi sui migranti FEDERICO OLIVERI * 1. Oltre il senso comune: le discriminazioni razziali come norma I discorsi e le pratiche in tema di discriminazione risentono di una specifica matrice culturale, quella giuridica liberal-democratica, articolata intorno a presupposti come la neutralità della legge e della giustizia, l’universalismo dei diritti, la legittimazione delle norme attraverso procedure, un tipo di individualismo astratto dai bisogni e dai reali rapporti di potere cui le persone sono sottoposte nelle istituzioni, nei mercati capitalistici, negli spazi e nelle interazioni quotidiane. Partendo da simili presupposti, le discriminazioni in genere e quelle razziali in particolare, appaiono delle deprecabili e quasi inspiegabili eccezioni alla regola, di cui i singoli possono essere risarciti in sede giudiziaria. La maggior parte degli operatori del diritto, ma anche dei sinceri democratici che difendono i diritti dei migranti e delle minoranze, rifiuterebbe l’idea che «il razzismo sia parte della struttura delle nostre istituzioni giuridiche» 1 , che «il razzismo sia la norma e non un’aberrazione» 2 , o che il diritto antidiscriminatorio sia, nel migliore dei casi, limitato rispetto all’effettiva profondità del problema. Si rimuove così la possibilità che esista nelle nostre società un sistema – legale, materiale e ideologico – delle discriminazioni razziali. Per chiarire la questione si può partire dall’uso del linguaggio. Con astrazione crescente, noi parliamo di discriminazione i) per denunciare di aver subito ingiustamente un trattamento sfavorevole, ii) per lamentare di essere stati trattati meno bene di un’altra persona in tutto o in parte assimilabile a noi, iii) per criticare il fatto che due persone o due gruppi non siano trattati con eguale rispetto e considerazione, oppure iv) per denunciare che un singolo o un’organizzazione hanno atteggiamenti o comportamenti pregiudizievoli verso di noi o verso altre persone, a causa della nostra o della loro appartenenza a un certo gruppo; v) per sollecitare le autorità pubbliche a modificare una norma o a sanzionare un comportamento contrari al principio di equità . Ciascuna di queste accezioni è parziale. L’ipotesi di un sistema delle discriminazioni razziali va invece oltre il singolo trattamento iniquo, il semplice atteggiamento o comportamento da cui dedurre un intento discriminatorio, oltre la capacità di sanzione e riparazione propria del diritto antidiscriminatorio classico. Emerge solo così la trama degli interessi sociali diffusi che concorrono a mantenere certi gruppi della popolazione, «razzializzati» in base all’origine nazionale, allo status giuridico, alle professioni, alla cultura, alla religione, alla lingua, ai tratti somatici, ecc. in una condizione di inferiorità e marginalità persistenti. Da qui diventa possibile pensare e mettere in atto interventi radicali contro il razzismo. 2. Oltre il singolo trattamento iniquo: la componente razziale delle diseguaglianze sociali L’identità di discriminazione e trattamento iniquo avviene anche a livello istituzionale. L’ultimo rapporto dell’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali in materia di discriminazioni * Professore a contratto del corso di Governance e cittadinanza attiva presso il Centro Interdipartimentale di Scienze per la Pace, Università degli Studi di Pisa; dal 2003 è consulente del Consiglio d'Europa di Strasburgo, presso la Direzione Generale della Coesione Sociale. Una versione breve di questo articolo è comparsa su “Guerre&Pace”, n. 154 («Italia razzista»), giugno-luglio 2009, pp. 8-10.