“PER IL SUO BENE: NOTE SULLA STERILIZZAZIONE COATTA DELL’INTERDETTA” – Trib. Catanzaro, decr. 18.11.2013, Gt. De Lorenzo – Stefano ROSSI Il caso oggetto del decreto reso dal Tribunale di Catanzaro, qui commentato, riguarda la richiesta presentata dal tutore di una donna interdetta, volta ad ottenere l’autorizzazione del giudice tutelare per praticare sulla stessa un intervento di interruzione della gravidanza e, di seguito, un intervento di sterilizzazione, completamente ablativo della capacità riproduttiva della donna. È bene rammentare che, ai sensi dell’art. 13 della legge 194/1978, nel caso di soggetto sottoposto ad interdizione, la richiesta per accedere all’interruzione di gravidanza può essere presentata dalla donna stessa, sentito il parere del tutore, o dal tutore con la conferma della donna, o dal marito non tutore e non legalmente separato, con l’assenso della moglie e il parere del tutore. Il medico deve sempre trasmettere una relazione al giudice tutelare e sarà quest’ultimo a decidere l’accoglimento o meno della richiesta di interruzione sia entro il primo trimestre che successivamente. Ancora - e con una norma che, essendo relativa a tutti i trattamenti sanitari, esibisce il carattere della regola generale – l’art. 6 della Convenzione di Oviedo - rubricato Protection des personnes n’ayant la capacitè de consentir - prevede che “Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacitè de consentir à une intervention, celle-ci ne peut atre effectuee sans l’autorisation de son representant, d’une autoritè ou d'une personne ou instance designee par la loi”, precisando che “une intervention ne peut etre effectuee sur une personne n’ayant pas la capacitè de consentir, que pour son benefice direct”. Nel caso di specie, a fronte della richiesta del tutore, ‘spalleggiato’ dal medico, il giudice tutelare, dimostrando sensibilità e buon senso, ha inteso esperire un’ampia istruttoria, acquisendo la documentazione clinica relativa alle condizioni di salute della gestante e sentendo non solo la donna ma anche sua madre, per vagliare la fondatezza delle ragioni che avevano spinto il tutore ad avanzare una proposta così invasiva. Il giudice tutelare ha, in tal modo, esercitato il munus che