1 FILIPPO ANNUNZIATA GLI OICR DI DIRITTO ITALIANO TRA VECCHIE E NUOVE CATEGORIE 1. Un quadro composito. Il recepimento in Italia della Direttiva 2011/61/UE si è tradotto, come noto, in una revisione complessiva della disciplina della gestione collettiva del risparmio contenuta nel TUF: un intervento che, per varie ragioni, è andato oltre quanto fosse strettamente necessario per assicurare il rispetto delle previsioni comunitarie. Ai fini che qui interessano, le modifiche hanno riguardato anche le categorie di OICR di diritto italiano, che risultano così ampiamente rimodulate: le disposizioni del TUF (già a livello di definizioni), come completate, sul punto, dal D.M. 5 marzo 2015, n. 30 (sostituitosi al previgente D.M. n. 228/1999) forniscono un quadro notevolmente innovato rispetto alla disciplina anteriore alla AIFMD, non privo – peraltro – di alcuni profili problematici. Al fine di comprendere appieno le ragioni sottostanti la riforma delle “categorie” di OICR italiani, giova, in primo luogo, osservare come la Direttiva AIFM si caratterizzi per un approccio assolutamente inedito nella materia di cui si discute: la Direttiva, infatti, da un lato non disciplina (se non in via indiretta o minimale) gli OICR in sé, essendo, di contro, volta a disciplinare i soggetti, ossia i gestori degli OICR. In secondo luogo, la Direttiva, nell’identificare l’oggetto della propria disciplina, formula una nozione di OICR molto ampia, tutta incentrata su profili, per così dire, funzionali: una definizione, pertanto, che prescinde dalla struttura, dalla forma giuridica, e