Rivista elettronica del Centro di Documentazione Europea dell’Università Kore di Enna www.koreuropa.eu La pagliuzza nell’occhio della Banca Centrale Europea e la trave nell’occhio del Bundesverfassungsgericht Fausto Vecchio Professore Associato di Diritto costituzionale nell’Università Kore di Enna Con una decisione adottata a maggioranza di sei giudici a due (BverfG, 2BvR 2728/13 dello scorso 14 gennaio), il Bundesverfassungsgericht ha finalmente rotto la sua tradizionale ritrosia alla collaborazione con la Corte di giustizia e si è deciso a ricorrere allo strumento processuale previsto dall’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Nonostante il comprensibile clamore suscitato da questo storico passo, occorre sottolineare da subito che, contrariamente a quanto sarebbe lecito attendersi, la decisione non si contraddistingue per un’apertura nei confronti dell’ordine giuridico sovranazionale, ma piuttosto sembra animata da una provocatoria volontà di mettere in difficoltà i giudici del Lussemburgo. La vicenda giudiziaria prende spunto da una richiesta del gruppo parlamentare Die Linke e da 11715 ricorsi individuali. Aspirazioni comuni dei ricorrenti sono quelle di sanzionare le omissioni del Bundestag e del governo tedesco in relazione ad una specifica Decisione della Banca centrale europea (BCE) e di escludere la legittimità di una futura partecipazione della Bundesbank all’attuazione di detto provvedimento. Secondo le argomentazioni addotte, il programma con cui si prevede la possibilità di acquistare sul mercato secondario un quantitativo illimitato di titoli di stato dei paesi membri in difficoltà (cosiddetto outright monetary transactions o OMT) è da considerarsi contrario all’identità costituzionale tedesca perché può compromettere la funzione democratica del Bundestag ed è da considerarsi ultra vires perché non è coperto dalle norme che regolano il mandato della BCE (art. 119 e art. 127 TFUE) e perché viola il divieto di finanziamento degli stati membri. A fronte di queste rivendicazioni, la BCE, intervenuta nel procedimento per giustificare la correttezza del suo provvedimento, ricorda che l’art. 18 dello Statuto del Sistema europeo