Published on ilFALLIMENTARISTA ( http://www.ilfallimentarista.it) Home > Fallimento della holding società di fatto sulla base di crediti risarcitori per abusiva attività di direzione e coordinamento 24/05/2013 Giurisprudenza commentata Fallimento Fallimento della holding società di fatto sulla base di crediti risarcitori per abusiva attività di direzione e coordinamento di Andrea Zorzi TRIBUNALE DI VENEZIA - 11 OTTOBRE 2012 (data decisione), sent. L’attività di holding è attività di impresa e, nel caso in cui sia svolta da più persone fisiche, si crea tra loro una società di fatto, soggetta a fallimento in caso di insolvenza. L’attività di holding consiste nell’attività, svolta in modo professionale e organizzato, di controllo e coordinamento delle società partecipate, direttamente o indirettamente, mirante a perseguire risultati economici per la holding, causalmente ricollegabili all’attività medesima, ulteriori e diversi rispetto a quelli relativi alle società coordinate e dirette, senza che sia necessaria la spendita formale del nome della holding. Anche la persona fisica può essere ritenuta responsabile nei confronti dei soci e dei creditori delle società su cui è esercitata attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell’ art. 2497 c.c., per violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Tra le ipotesi di responsabilità del soggetto che esercita attività di direzione e coordinamento per violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale vi è la continuazione dell’attività da parte delle società soggette a direzione e coordinamento quando è integrata la causa di scioglimento di cui all’ art. 2484, n. 4 c.c. (massima) IL CASO - Il tribunale di Venezia dichiara il fallimento della società di fatto che svolgeva attività di holding su una serie di società di capitali fallite. Nel corso del procedimento prefallimentare aveva anche imposto misure cautelari ex art. 15, comma 8, l. fall. I curatori di tre società partecipate e amministrate dalle stesse persone - l’imprenditore, sua moglie e una dipendente delle società -, affermandosi creditori per il danno da abuso di direzione e coordinamento, chiedono che sia dichiarato il fallimento dell’imprenditore stesso come holding persona fisica nonché della società occulta o di fatto costituita dall’imprenditore, la moglie e la figlia. L’obiettivo è di aggredire il patrimonio delle società immobiliare di famiglia, nelle quali era confluito il patrimonio familiare e le cui quote erano state donate dai genitori alla figlia. Il tribunale si trova dinanzi a una storia di fallimenti pregressi e - stando a quanto risulta dalla motivazione - ad una miriade di atti sintomatici della confusione tra le diverse società, sia dal punto di vista patrimoniale, sia dal punto di vista amministrativo (l’imprenditore interviene sistematicamente, in carenza di poteri, per firmare per società di cui non era formalmente investito di alcuna carica); di atti apparentemente distrattivi che, se esistenti, integrerebbero pacificamente fattispecie di bancarotta fraudolenta; nel complesso, di quella che si potrebbe definire una vicenda di “abuso della personalità giuridica”. Fallimento della holding società di fatto sulla base di crediti ri... http://www.ilfallimentarista.it/print/684 1 di 6 30/10/13 23:25