Enrico Redaelli LEGGE ED ECCEZIONE (Appunti per il seminario di teologia politica – Ass. Mechrí, 20.01.2017) Stato di eccezione Tecnicamente lo «stato di eccezione» è una misura di governo di emergenza – prevista in varie forme sia dal diritto romano sia da alcuni odierni ordinamenti costituzionali – che attua una sospensione dell’ordine giuridico vigente. In quanto rottura o sospensione della validità delle norme, prevista dall’interno dell’ordinamento stesso o messa in atto dalle istituzioni, lo stato di eccezione si profila come una sorta di autonegazione del diritto che viene a situarsi in una zona di confine illocalizzabile tra ambito giuridico e ambito extragiuridico, ossia tra legge e mero esercizio della forza, non essendo riconducibile propriamente a nessuna di queste due sfere. Lo stato di eccezione è infatti il punto nel quale la legge si applica disapplicandosi. Esso è dunque definibile come uno stato kenomatico (un «vuoto di potere») piuttosto che come uno stato pleromatico (una «pienezza di poteri» nel senso della plenitudo potestatis formulata dal diritto canonico). Giorgio Agamben ne rintraccia l’archetipo in un provvedimento previsto dal diritto romano, denominato iustitium 1 . In caso di concreto pericolo per la Repubblica, il Senato poteva emettere un senatus consultum ultimum, una misura eccezionale che consegnava ai magistrati un potere illimitato, ossia non regolato da norme, grazie alla proclamazione (immediatamente conseguente) dello iustitium con cui le leggi venivano momentaneamente sospese. Letteralmente, nota infatti Agamben, iustitium significa «arresto del diritto». Perciò esso può essere descritto come un «paradossale istituto giuridico che consiste unicamente nella produzione di un vuoto giuridico» 2 . Questo vuoto giuridico crea delle zone di indeterminazione in cui ogni distinzione sembra revocata e gli opposti vengono a coincidere o a cancellarsi a vicenda. Di qui l’impossibilità di definire con chiarezza la natura e le conseguenze giuridiche degli atti commessi durante lo iustitium. Con esso, infatti, i consoli, talvolta anche i pretori e i tribuni della plebe, al limite ogni cittadino, erano autorizzati a compiere qualunque atto per la salvezza dello Stato. Tali atti vengono a collocarsi in uno spazio anomico, privo di ogni determinazione giuridica. È il caso in cui si trova Cicerone che, in seguito all’avvenuta proclamazione del senatus consultum ultimum, procede all'esecuzione extra-giudiziale di alcuni uomini sospettati di complicità nella congiura di Catilina. La legittimità o meno di questa condotta resta indefinibile dal punto di vista del diritto (Cicerone sosterrà la legittimità delle esecuzioni, rientrando queste, a suo parere, nelle facoltà concesse dal consultum, mentre Giulio Cesare ed altri sosterranno il contrario, obiettando l’impossibilità per i consoli di agire al di fuori della legge anche in casi eccezionali). Il primo esempio di stato di eccezione negli ordinamenti moderni si trova invece nell’articolo 92 della Costituzione francese del 1799 che, in caso di rivolta o di grave minaccia per la sicurezza della nazione, permetteva di interrompere momentaneamente l’applicabilità delle norme costituzionali. Ma già un decreto dell’Assemblea costituente francese del 1791 garantiva un simile provvedimento eccezionale, lo «stato d’assedio» (état de siège). Nell’odierna costituzione francese, lo stato di eccezione è regolato dall’art. 16 dove si prevede che il presidente della Repubblica prenda le misure necessarie quando la nazione o le sue istituzioni sono in pericolo. Un provvedimento simile è incluso anche nell’attuale 1 Agamben svolge una prima analisi dello stato di eccezione in Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi, Torino 1995, che trova poi un ulteriore sviluppo in Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, Torino 2003. 2 Ivi, p. 56.