IL COMMENTO » Donazioni Tecniche negoziali di intestazione di beni sotto nome altrui e problemi successorı ˆ * Vincenzo Barba Professore straordinario di Istituzioni di diritto privato » SOMMARIO 1 Diritto ereditario e soluzioni alternative – 2. Tecniche di intestazione di beni sotto nome altrui – 3. Donazioni e liberalita ` diverse dalla donazione – 4. Sulle liberalita ` e donazioni cosı ` dette indirette – 5. Intestazione di beni sotto nome altrui tra donazioni e liberalita ` diverse dalla donazione – 6. Segue: l’assunzione dell’obbligo di pagare il prezzo o il pagamento del prezzo da parte del disponente – 7. Conseguenze in tema di successioni mortis causa: la donazione diretta di danaro – 8. Segue: le liberalita ` diverse dalla donazione – 9. L’ultimo orientamento della giurisprudenza di legittimita ` 1 Diritto ereditario e soluzioni alternative T endenze della economia contemporanea, non sempre fe- deli e attente al diritto ereditario municipale, inducono a considerare il fenomeno successorio un arduo e complesso meccanismo dal quale sarebbe preferibile rifuggire, indulgendo verso strumenti negoziali alternativi( 1 ) che consentano, co- munque, la regolamentazione degli interessi post mortem. Tali tendenze, in uno con gli importanti costi legati alla fiscalita ` nazionale e, talvolta, a esigenze imprenditoriali o professionali del disponente, persuadono e suggeriscono di privilegiare tra- sferimenti della ricchezza tra padri e figli, che, in luogo di svol- gersi al tempo della morte del primo e secondo le consuete norme sulla successione ereditaria, vengono anticipati in un tempo largamente anteriore. Tra essi, esemplare, la cosı ` detta «intestazione di beni sotto nome altrui»( 2 ), soprattutto quando il nome altrui e ` proprio quello dei figli( 3 ). Il consunto breviloquio chiama, infatti, a raccolta una pluralita ` di schemi negoziali, assai diversi tra loro quanto alla struttura giuridica, ma essenzialmente accomunati dal fatto che la tito- larita `( 4 ) di un bene, generalmente immobile, viene acquistata da un soggetto diverso da quello che paga il prezzo. Il che profila, pero `, una messe di problemi. I quali intersecano non soltanto il tema delle donazioni dirette e delle liberalita ` diverse dalla donazione, e, per necessaria conseguenza, quello della forma di tali atti e della eventuale opposizione alla dona- zione da parte di altri contro-interessati, ma, soprattutto, l’in- tero diritto ereditario, imponendo difficili momenti di coordi- namento con le discipline della collazione( 5 ) e della divisione. E i problemi sono destinati ad amplificarsi enormemente se, come sovente accade, il bene intestato sotto nome altrui e `, soltanto, la nuda proprieta `. Quando, cioe `, colui che paga l’intero prezzo riserva a se ´, e per tutta la durata della sua vita, l’usufrutto sulla cosa, intestando la nuda proprieta ` ad altri, che non partecipa affatto alla spesa economica o al pagamento del corrispettivo, ma soltanto all’attivita ` negoziale, sotto le mentite vesti di acquirente e le celate di donatario. * Il contributo e ` destinato al Volume Temi e problemi di diritto delle successioni, a cura di V. Cuffaro e A. Fusaro. ( 1 ) Per tutti, lo studio di A. PALAZZO, Istituti alternativi al testamento, in Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato, dir. da P. Perlingieri, Napoli, 2003. ( 2 ) Almeno, U. CARNEVALI, voce Intestazione di beni sotto nome altrui, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1996, 1, al quale si deve una importante siste- mazione e ricostruzione dogmatica delle ipotesi raccoglibili sotto questa etichetta. ( 3 ) Avverte A. ALBANESE, Due (antiche) questioni in tema di collazione: l’intestazione in nome altrui; i frutti del bene ereditario, in Famiglia, Per- sone e Successioni, 2008, 247, che in caso di figli minori, nell’atto di com- pravendita saranno parti formali, in rappresentanza del minore, i genitori o il genitore che esercita la potesta `, previa autorizzazione del giudice tu- telare ex art. 320 c.c. Esclude, invece, la necessita ` che sia chiesta la nomina di un curatore speciale, non essendo ravvisabile un conflitto di interessi «tra genitori esercenti la potesta ` sul minore». ( 4 ) Si preferisce l’espressione «titolarita `» a «proprieta `» non soltanto per- che ´ le tecniche di intestazione di beni sotto nome altrui servono per far acquistare al beneficato anche altri diritti reali minori, diversi dalla pro- prieta `, ma anche perche ´ sono, sovente, utilizzate per consentire al bene- ficato di acquistare partecipazioni societarie. ( 5 ) Sulla natura e il fondamento dell’istituto della collazione, almeno, P. FORCHIELLI, Il fondamento della collazione, in Riv. dir. civ., 1955, 45 e ss., il quale, contestate le tesi della volonta ` presunta, dell’interesse superiore fami- liare, della comproprieta ` familiare, spiega l’istituto, movendo dall’idea che la donazione e ` un’anticipazione di eredita `. ID., La struttura della collazione, in Riv. dir. civ., 1956, 396 e ss., secondo il quale la collazione darebbe origine a una obbligazione ex lege in capo ai coeredi: obbligazione semplice o alterna- tiva, a seconda che il coerede obbligato abbia, o meno, la possibilita ` di scegliere se attuarla per imputazione o conferimento. A. CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale. Divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile, diretto da Cicu e Messineo, XLII, 2, Milano, 1958, 499 e ss. e spec. 513 e s., secondo il quale l’effetto della collazione e ` di far ricadere automaticamen- te il bene donato nella massa ereditaria (rendendo comune alla massa il bene donato o il valore del bene), con la conseguenza che il conferimento, in natura o per imputazione, attiene al momento e al fatto della divisione e che la scelta del donatario, ove ammessa e possibile, non avrebbe forza di rendere comune il bene donato. Per una sintesi dei problemi, U. CARNEVALI, voce Collazione, in Dig. disc. priv. Sez. civ., II, Torino, 1988, 474 e ss. maggio 2012 344 Famiglia, Persone e Successioni 5