IL COMMENTO » Testamento Disposizioni testamentarie costitutive, modificative ed estintive di rapporto obbligatorio Vincenzo Barba Professore straordinario di Istituzioni di diritto privato » SOMMARIO 1. Introduzione – 2. Disposizioni testamentarie costitutive di un rapporto giuridico obbligatorio – 3. Disposizioni testamentarie modificative soggettive passive di un rapporto giuridico obbligatorio – 4. Disposizioni testamentarie modificative soggettive attive di un rapporto giuridico obbligatorio – 5. Disposizioni testamentarie modificative oggettive di un rapporto giuridico obbligatorio – 6. Disposizioni testamentarie estintive di un rapporto giuridico obbligatorio – 7. Disposizioni testamentarie e riconoscimento del debito 1. Introduzione I l delicato rapporto tra disposizioni testamentarie e vicende del rapporto giuridico obbligatorio impone di avvicinare il tema sotto due distinti angoli di osservazione: uno attinente alla fattispecie della disposizione testamentaria, distinguendo quelle a titolo universale da quelle a titolo particolare e l’altro attinente agli effetti, distinguendo le disposizioni capaci di rea- lizzare immediatamente e direttamente la vicenda, da quelle capaci soltanto di vincolare gli eredi a compierla( 1 ). Non appena si legga la norma di cui all’art. 587 c.c., la quale, nel definire il testamento come l’atto con il quale taluno di- spone, per il tempo in cui avra ` cessato di vivere, di tutte o di parte delle proprie sostanze, ossia come l’atto destinato a tra- sferire la propria ricchezza ad altri, si coglie la difficolta ` di attribuirgli la capacita ` di produrre vicende di costituzione, mo- dificazione o estinzione di rapporti giuridici obbligatorı ˆ. La difficolta `, tuttavia, puo ` essere superata in una dimensione complessiva, la quale, rileggendo l’intera materia delle succes- sioni testamentarie, consenta di avvertire che il testamento e `, piuttosto, l’atto con il quale il de cuius regolamenta tutti i pro- prı ˆ interessi post mortem( 2 ). Il che e ` facile non soltanto avendo riguardo al contenuto c.d. atipico del testamento e, in specie, alle disposizioni di carattere non patrimoniale, ma anche alla disciplina sul modo, a quella sulla ripartizione dei debiti e, soprattutto, alla materia dei legati. Deve, infatti, reputarsi largamente superata( 3 ) l’idea che si pos- sa parlare nel nostro ordinamento giuridico di legati tipici. Idea che recava seco, quali invitabili corolları ˆ, non soltanto che l’ammissibilita ` di un legato non appartenente ai modelli aventi una disciplina particolare era subordinata al controllo di meri- tevolezza degli interessi secondo l’ordinamento giuridico, ma soprattutto un’ostacolante chiusura all’autonomia testamenta- ria. La migliore dottrina ha dimostrato che l’atipicita ` non si puo ` riferire alla struttura, ma al contenuto del legato, il quale rima- ne un costante modello tipologico( 4 ); un’astratta struttura, sempre eguale a se stessa, indipendentemente dal contenuto con il quale essa venga, vo `lta a vo `lta, riempita e in grado, per- cio `, di garantire la razionalita ` del succedere. Una pura forma la quale, proprio perche ´ tale, e ` indifferente ai contenuti e, percio `, capace di tutti quelli che l’ordinamento giuridico consente e tollera( 5 ): non soltanto quelli espressamente disciplinati, ma qualunque effetto reale o obbligatorio che l’ordinamento possa approvare. L’ammissibilita ` di un legato a effetti obbligatorı ˆ non reclama una valutazione di meritevolezza( 6 ), bensı ` una valutazione del concreto rapporto giuridico e della precisa vicenda che da esso deriva, cio ` avendo riguardo alle norme sulla patrimonialita ` del- ( 1 ) Per maggiori approfondimenti e per la materiale redazione di dispo- sizioni testamentarie modificative ed estintive del rapporto giuridico ob- bligatorio sia consentito rinviare al mio Le diposizioni modificative ed estintive del rapporto obbligatorio, in Formulario notarile commentato, VII, 1, a cura di G. PETRELLI, diretto da G. BONILINI, Milano, 2011, 627-690. ( 2 ) Cosı `, chiaramente, G. Bonilini, Autonomia testamentaria e legato. I legati cosı ` detti atipici, Milano, 1990, 1 e ss. e spec. 96. ( 3 ) L’idea e ` di G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, cit., 44 e ss. ( 4 ) Secondo G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, cit., 55, deve censurarsi l’idea che volesse considerare le norme, previste agli artt. 651 e ss. c.c., capaci di descrivere una varieta ` tipologica del legato «E ` esso, in- vero, un ‘‘tipo’’delle tassative disposizioni testamentarie patrimoniali at- tributive, che puo ` affiancarsi al sub ingresso, nella massa, di un erede; e ` costante il suo valore tipologico; trova nella legge anche la disciplina spic- ciola di alcune delle sue specie». ( 5 ) G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, cit., 70, a proposito del legato, precisa che esso e ` «il solo schema legislativo approntato per l’at- tribuzione, ad un soggetto specificato in via testamentaria, di un quid determinato avente carattere patrimoniale; ma detto schema non rappre- senta che la traccia, che il testatore vivifica pel tramite di una prodigiosa varieta ` di contenuto». ( 6 ) Cosı `, chiaramente, G. BONILINI, Autonomia testamentaria e legato, cit., 61 e ss. e spec. par. 10, 64 e ss. e 69, «il testamento, in quanto tipo negoziale legislativamente prefigurato, non tollera codesta valutazione di meritevo- lezza». In senso contrario, e per una immediata e diretta applicazione della norma di cui all’art. 1322 c.c., G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, II, Mi- lano, 1982, 651. Famiglia, Persone e Successioni 1 15 gennaio 2012