IL COMMENTO » Successione mortis causa La posizione giuridica del chiamato che abbia rinunziato all’eredita ` Vincenzo Barba Professore associato di Diritto privato » SOMMARIO 1. Introduzione – 2. Rinunzia all’eredita ` e perdita del potere di accettare – 3. La c.d. revoca della rinunzia all’eredita ` – 4. Segue: l’accettazione dell’eredita ` da parte del rinunziante – 5. Il chiamato rinunciante – 6. Segue: il diritto del chiamato rinunziante di acquistare l’eredita ` – 7. Il diritto potestativo del chiamato che abbia rinunziato all’eredita ` – 8. La norma che considera colui che rinunzia come mai chiamato – 9. L’impugnazione da parte dei creditori 1. Introduzione I l tema della rinunzia all’eredita ` ( 1 ), nonostante la scarsa eco nella nostra letteratura( 2 ), profila una mole di problemi che, dal diritto delle successioni, risalgono, attraversando la disci- plina della circolazione giuridica e dell’autonomia privata, sino alla teoria generale. Nonostante sia ricorrente l’affermazione che la rinunzia all’e- redita ` produce una mera vicenda estintiva( 3 ), determinando la sola perdita della situazione giuridica soggettiva( 4 ), la struttura e la natura delle norme che prevedono i meccanismi di devo- luzione, cosı ` come lo stesso sistema del diritto successorio, all’interno del quale la rinunzia costituisce un mero atto pro- cedimentale non necessario e soltanto eventuale, possono con- sentire aperture verso differenti chiavi di lettura e far ipotizzare una capacita ` dell’atto di produrre una vera e propria vicenda modificativo soggettiva( 5 ). Con la conseguenza, per un verso, di dovere ammettere che la rinunzia assolve una vera e propria funzione di circolazione e, per altro verso, di dover fondare e giustificare l’idea che l’atto unilaterale di rinunzia possa pro- durre un effetto ultra partem. La comprensione dell’atto e degli effetti della rinunzia all’ere- dita `, onde si colga la situazione giuridica del rinunziante, sug- gerisce di muovere dall’analisi della vicenda successoria( 6 ), al ( 1 ) Questo scritto trae spunto, ripercorrendone alcune pagine, dal nostro La rinunzia all’eredita ` , Milano, 2008, al quale rinviamo per i richiami di dottrina e per una piu ` ragionata esposizione del tema. ( 2 ) In tema di rinunzia all’eredita `, non si registrano opere di carattere monografico, sicche ´ la figura e ` studiata o in trattazioni di carattere gene- rale dedicate alla rinunzia in genere, nelle quali il tema specifico e ` consi- derato come ipotesi normativa utile nel lavoro di astrazione e, quindi, sovente, spogliata dei tratti proprı ˆ, ovvero ricondotto negli studi trattatistici in tema di successione mortis causa, nei quali la figura e ` calata nella di- namica propria del sistema successorio e contemplata in stretta analisi con l’accettazione e l’acquisto dell’eredita `. Tra le opere dedicate alla rinunzia e al rifiuto in generale: ATZERI VACCA, Delle rinunzie secondo il codice civile italiano, Torino, 1915; PIRAS, La rinunzia nel diritto privato, Napoli, 1910; TILOCCA, La remissione del debito, Padova, 1955; ID., Remissione del debito, in Noviss. Dig. It., XV, Torino, 1968, 389-421; FERRI, Rinunzia e rifiuto nel diritto privato, Milano, 1960; RANIERI, Rinuncia tacita e verwirkung. Tutela dell’af- fidamento e decadenza da un diritto, Padova, 1971; PERLINGIERI, Remissione del debito e rinunzia al credito, Napoli, 1968, MACIOCE, Il negozio di rinuncia nel diritto privato, Napoli, 1992; ID., Rinuncia (diritto privato), in Enc. dir., XL, Milano, 1989. Per le trattazioni in materia di successione: POLACCO, Delle successioni, Lezioni tenute nella R. Universita ` di Roma negli anni accade- mici 1922-1923, 1923-1924, II, Roma, 1928, 417-443; BARASSI, Le successioni per causa di morte, Milano, 1941, 112-117; A. CICU, Successioni per causa di morte. Parte generale. Delazione e acquisto dell’eredita ` , in Tratt. Cicu e Messineo, XLII, 1, Milano, 1954, 197-208; GIANNATTASIO, Delle successioni. Disposizioni generali – Successioni legittime, in Comm. cod. civ., Torino, 1959, 207-226; FERRI, Successioni in generale, Della separazione dei beni del defunto da quelli dell’eredita `. Della rinunzia all’eredita `. Dell’eredita ` giacente. Della petizione di eredita ` , Artt. 512-535, in Comm. Scialoja e Bran- ca, Bologna-Roma, 1970, 72-138; GROSSO -BURDESE, Le successioni. Parte generale, in Tratt. Vassalli, XII, 1, Torino, 1977, 319-361; F .S. AZZARITI - MAR- TINEZ - GIU. AZZARITI, Successioni per causa di morte e donazione,6 a ed., Padova, 1973, 126-141; GIU. AZZARITI, La rinunzia all’eredita ` , in AA. VV., Tratt. Rescigno, V, Successioni, 1, Torino, 1982, 165-174; A. PALAZZO, Le successioni, 1, Introduzione al diritto successorio. Istituti comuni alle categorie successo- rie. Successione legale, in Tratt. Iudica e Zatti, Milano, 1996, 351-374; A. PALAZZO, Le successioni, I, Disposizioni generali, Torino, 2000, 217-232. Di recente SCIARRINO -RUVOLO, La rinunzia all’eredita ` , Artt. 519-527, in Comm. Schlesinger, continuato da Busnelli, Milano, 2008. ( 3 ) Il problema e ` chiaramente avvertito da PERLINGIERI, Remissione del debito e rinunzia al credito, cit., 70 ss., e ivi ampi riferimenti bibliografici, spec. nt. 172, il quale, pur rilevando che secondo l’insegnamento tradizio- nale la rinunzia provoca, in via diretta e immediata, il solo fenomeno dell’estinzione della situazione giuridica soggettiva, si interroga se «la fun- zione che caratterizza la rinunzia e ` l’estinzione o la dismissione». L’esame che l’A. conduce, al fine di individuare quale sia la funzione di un deter- minato atto, prende le mosse dall’analisi dell’effetto tipico immediato e diretto che l’atto produce. La soluzione e ` rinvenuta nel concetto di mini- ma unita ` effettuale, che lo stesso A. non usa soltanto per la soluzione di questo problema, ma eleva a criterio generale, come emerge chiaramente anche nel successivo importante lavoro: ID., Il diritto civile nella legalita ` costituzionale, Napoli, 2 a ed., 1991, 242 ss. ( 4 ) Con riferimento alla piu ` generale figura della rinunzia BOZZI, Rinun- zia, in Noviss. Dig. It., XV, Torino, 1968, 1141, osserva che esso e ` atto unilaterale con funzione prettamente dismissiva. In apertura di voce, dopo aver precisato che la rinunzia ha «confini e contenuto sufficientemente certi e costanti», osserva: «Ricorre una rinunzia ogni qual volta, sulla base della volonta ` del titolare del diritto subiettivo o di altre situazioni giuridi- che soggettive, viene meno la tutela giuridica dell’interesse che fa capo al soggetto e non si verifica alcun passaggio di codesta tutela ad altro sog- getto o modificazione alcuna della sfera giuridica di questo; sicche ´ il re- lativo atto si presenta come atto dismissivo di diritti o di altre situazioni giuridiche soggettive». Cosı `, anche A. PALAZZO, Le successioni, I, Disposizio- ni generali, cit., 217. ( 5 )PUGLIATTI, I fatti giuridici, Revisione e aggiornamento di Falzea con prefazione di Irti, Milano, 1996, 28, «Si chiama modificativo quel fatto dal quale dipende la sostituzione di uno o di entrambi i soggetti del rapporto (modificazione soggettiva), o una trasformazione dell’oggetto del rapporto (modificazione oggettiva)». ( 6 ) Necessario il riferimento al risalente importante studio di STOLFI, Note sul concetto di successione, in Riv. trim dir. e proc. civ., 1949, 535 ss., il quale ha chiarito che, indipendentemente dal promiscuo uso che il legislatore ne fa, con questa formula non ci si puo ` riferire a tutte le vicende di modifi- cazione soggettiva di rapporto giuridico, ma soltanto a quella di succes- sione universale mortis causa, perche ´ soltanto in questa puo ` tecnicamente discorrersi di successione. In senso contrario ALLARA, Vicende del rapporto giuridico, fattispecie, fatti giuridici, Rist. con prefazione di Irti, Torino, 1999, 24 s., secondo il quale il termine «successione» vale a indicare qua- Famiglia, Persone e Successioni 11 869 novembre 2009