1 Settembre 2019 Considerazioni in materia di product governance Andrea Perrone * 1. Come è possibile incoraggiare l’investimento a lungo termine nel mercato dei capitali, assicurando, nel contempo, un’adeguata protezione da abusi o errori decisionali? Considerata una delle questioni più intricate della moderna disciplina della finanza, la domanda è resa oggi ancor più acuta da una duplice necessità: per le imprese, di reperire alternative al finanziamento bancario; per le famiglie, di accedere a risorse previdenziali capaci di far fronte al crescente arretramento dei sistemi pubblici di welfare. Messa in discussione dagli scandali finanziari di inizio secolo e dalle indicazioni dell’economia del comportamento, la risposta tradizionale del diritto europeo - regole di trasparenza per consentire scelte di investimento consapevoli - ha registrato negli ultimi quindici anni una rilevante evoluzione. Così, la disciplina MiFID sull’attività distributiva degli intermediari ha integrato l’impianto fondato sugli obblighi di informazione con un ulteriore “tassello”, specificamente orientato ad assicurare la qualità del servizio prestato dall’intermediario. In un contesto segnato dalla crisi finanziaria globale e, per conseguenza, poco fiducioso nella capacità del mercato di operare scelte ottimali, la disciplina MiFID 2 ha introdotto - ancor più decisamente - un complesso di regole volte ad assicurare agli investitori uno “spazio sicuro” nel quale operare. L’impostazione è stata condivisa dalla successiva disciplina IDD sulla distribuzione assicurativa e dalle recenti regole sui fondi europei di investimento a lungo termine. 2. La product governance costituisce l’aspetto più vistoso del passaggio realizzato da MiFID 2. Per la prima volta, il design del prodotto di investimento viene sottoposto a disposizioni specifiche, per le quali gli intermediari sono tenuti ad adottare assetti organizzativi capaci di assicurare che la realizzazione e la distribuzione di strumenti finanziari seguano a una specifica valutazione dei relativi rischi, siano immuni da conflitti di interessi e rispondano alle esigenze di un determinato target di mercato. La disciplina giuridica entra in tal modo nel modello di business e nei processi aziendali degli intermediari, secondo un approccio che la disciplina delegata e il soft law dell’ESMA dettagliano in modo così analitico da configurare una sorta di “manuale operativo”. * Professore ordinario di diritto commerciale nell’Università Cattolica del Sacro Cuore