Iura & Legal Systems - ISSN 2385-2445 VI.2019/4, B(4):72-88 Università degli Studi di Salerno 72 RIFLESSIONI A MARGINE DI PLAUT., RUD. 973: NEC MANU ADSERUNTUR NEQUE ILLINC PARTEM QUISQUAM POSTULAT Daniela Di Ottavio* 1.- È noto che qualche decennio fa si sviluppò in dottrina un dibattito 1 sul significato da attribuire all’espressione manu adserere. Alcuni studiosi ritenevano, infatti, che manu adserere dovesse identificarsi con manu prendere, manu capere e che l’espressione potesse riferirsi anche «all’atto del vindicans nell’ordinaria actio sacramenti in rem» 2 : manu adserere avrebbe rappresentato l’atto del singolo litigante, distinguendosi dal manu(m) conserere 3 , che «coglieva l’atto processuale nel suo * Ricercatrice t. d. con incarico di insegnamento in Istituzioni di diritto romano presso il corso di laurea magistrale in Giurisprudenza dell’Università degli Studi della Tuscia di Viterbo. 1 G. Franciosi, Il processo di libertà in diritto romano, Napoli 1961, 144ss. e R. Santoro, Manu(m) conserere, in AUPA 32 (1971) 524ss. sono persuasi che manu(m) adserere si trovi impiegato anche nell’actio in rem. S. Tondo, Aspetti simbolici e magici nella struttura giuridica della manumissio vindicta, Milano 1967, 64ss. al contrario sostiene che l’espressione «non giunse mai ad identificarsi con la comune vindicatio nell’ordinaria actio sacramenti in rem». 2 Franciosi, Il processo cit. 144ss. 3 È noto che il significato da attribuire al manu(m) conserere era dibattuto anche nel II secolo d.C. se Gellio stesso, per tentare di comprenderlo, interpellò i giuristi: Gell., Noct. Att. 20.10.7-10: […] ’Manum conserere’… nam de qua <re> disceptamur in iure <in re> praesenti, sive ager sive quid aliud est, cum adversario simul manu prendere et in ea re (sollemnibus) omnibus verbis vindicare, id est vindicia. Correptio manus in re atque in loco presentie apud praetorem ex duodecimo tabulis fiebat, in quibus ita scriptum est:'et qui in iure manum conserunt'. Sed postquam praetores propagatis Italiae finibus datis iurisdictionibus negotiis occupati proficisci vindiciarum dicendarum causa <ad> longiquas res gravabantur, institutum est contra duodecim tabularum tacito consensu, ut litigantes non in iure apud praetorem manum conseserent, sed 'ex iure manum consertum' vocarent, id est alter alterum ex iure ad conserendam manum in rem, de qua ageretur, vocaret atque profeti simul in agrum, de quo litigabatur, terrae aliquid ex eo, uti unam glebam, in ius in urbem ad praetorem deferrent et in ea gleba tamquam in toto agro vindicarent. Idcirco Ennius significare volens non, ut ad praetorem solitum est, legitumis actionibus neque ex iure manum consertum, sed bello ferroque et vera vi atque solida; quod videtur dixisse conferens vim illam civilem et festucariam, quae verbo dieretur, non quae manu fieret, cum vi bellica et cruenta. Gellio cercava di comprendere un verso di Ennio (ann. 8.1: ex iure manum consertum). Rivoltosi in prima istanza ad un grammatico di chiara fama e non avendo da lui ottenuto la spiegazione desiderata, l’autore dichiara di aver appreso dai giuristi e dalle loro opere il signific ato del verso (itaque id ex iureconsultis quodque ex libris didici: 20.10.6). In origine l’espressione manum conserere, da quanto appreso, avrebbe riguardato l’atto di imporre la mano sulla res litigiosa alla presenza del magistrato, cui sarebbe seguito il verbis vindicare, in accordo alla norma delle Dodici Tavole (XII Tab. 6.6 a, FIRA I, 45). In seguito, essendosi di molto allargati i confini italici e non essendo più possibile per il pretore recarsi presso il luogo in cui si trovava la cosa, sarebbe invalsa la consuetudine da parte dei litiganti di andare a prendere e recare con sé un simbolo della res (ad esempio una zolla di terra) in tribunale per procedere lì, alla presenza del pretore, al rito vindicatorio. Il racconto di Gellio tradisce qualche incertezza, non sfuggita alla giusromanistica [Cfr. G. Nicosia, Il processo privato romano. 1. Le origini, Torino 1986, 109ss.]. Una prima questione è se l’evoluzione descritta concernesse le sole cose immobi li, come sembra ritenere pacificamente la dottrina, od anche tutte le altre (Gellio scrive: sive ager sive quid aliud est); la seconda è che Gellio non sembra rendersi conto che - in epoca decemvirale - il pretore era ancora in là dal venire. Simili considerazioni hanno indotto Nicosia, Il processo cit. 118ss., ad optare per una ricostruzione alternativa dell’evoluzione del manum conserere, tenendo conto anche di Cic., Pro Mur. 12.26 e Gai, Inst. 4.16-17. Si può seguire traccia del dibattito svoltosi su questo tema in: E. Betti, La vindicatio primitiva e il suo svolgimento nel diritto privato e nel processo, in Il Filangieri (1915) 23 e nt. 2; E. Costa, Profilo storico del processo civile romano, Roma 1918, 19ss.; H. Levy Bruhl, La «manum consertio», in Iura 4 (1953) 163ss.; G. Pugliese, Il processo civile romano, 1. Le «legis actiones», Roma 1962, 41ss.; R. Santoro, XII Tab. 12.3, in AUPA 30 (1967) 5ss.; Id., Potere e azione nell’antico diritto romano, in AUPA 30 (1967) 103ss.; Id., Manu(m) cit. 532ss.; A. Guarino, Il processo privato nelle «XII Tabulae», in ANA 34 (1985) 65ss.; Id., Manum conserere, in Pagine di diritto romano IV, Napoli 1994, 107; B. Albanese, Il processo privato romano delle legis actiones, in AUPA 39 (1987) 78ss.; L. Franchini, La desuetudine delle XII Tavole nell’età arcaica, Milano 2005, 71ss.; M. Varvaro, ‘Manum conserere’ e ‘omnibus verbis vindicare’ (Gell. 20.10.7), in Le Dodici Tavole. Dai decemviri agli umanisti, Pavia 2005, 267ss.; T. Nótári, Verba carminis - On a Cardinal Point oh Arcaic Roman Law, in Acta Juridica Hungarica 49 (2008) 203ss.; C. Pelloso, ‘Giudicare’ e ‘decidere’ in Roma arcaica. Contributo alla contestualizzazione storico-giuridica di tab. 1.8, in L. Garofalo (cur.) Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad Alberto Burdese, Milano 2012, 61ss.