Massimo Donini (Università di Modena) DIRITTO PENALE DI LOTTA. CIÒ CHE IL DIBATTITO SUL DIRITTO PENALE DEL NEMICO NON DEVE LIMITARSI A ESORCIZZARE 1. Il diritto penale di lotta tra garantismo classico e logica del nemico. – 2. La lotta alla criminalità come concetto normativo europeo, non meramente politico o critico. – 3. La “normalizzazione” della lotta mediante il diritto penale: una radicalizzazione dell’uso strumentale del diritto. – 4. Oltre l’eredità dell’emergenza e degli stati di eccezione: la tendenza a una rottura della stessa legalità. – 5. L’assimilazione del diritto penale di lot- ta al diritto penale del nemico quale premessa dell’elaborazione di Günther Jakobs e qua- le tabu della cultura dominante. – 6. Il “nemico” fra la teoria... – 7. ... e la realtà. – 8. I ri- schi di una volgarizzazione estensiva del concetto e l’esigenza di una sua delimitazione. L’ermeneutica di lotta. – 9. Dal “nemico” alla “lotta”, al “contrasto”. Quando il diritto di lotta lede la terzietà e l’imparzialità del giudice. – 10. La “scienza” e la “politica” di fronte agli stati di eccezione e alla neutralizzazione degli autori pericolosi. 1. Il diritto penale di lotta tra garantismo classico e logica del nemico Sono sempre più numerose le fonti internazionali che impegnano gli Stati a una “lotta” contro qualche forma di criminalità. Sono parimenti diffuse le ri- cerche finanziate dalla Comunità Europea, orientate a programmi di lotta contro la criminalità. Le politiche criminali nazionali e la stessa cultura degli operatori del settore sono fortemente condizionate da questi impulsi, cono- scendo una mutazione nello stesso approccio critico alla materia. Stanno na- scendo nuovi intellettuali organici a questi programmi, e forse neppure se ne rendono conto: il compasso dalla sicurezza urbana al securitarismo mondia- le può essere breve in una dimensione “glocale” [global/local] (R. Robertson, 1995, 25 ss.). Il discorso tocca da vicino i criminologi e i sociologi (cfr. per esempio il tema della sicurezza urbana), ma anche gli europeisti del diritto penale, e non solo loro come apparirà subito chiaro. Se il diritto è visto co- me un’arma, come potrà fungere da garanzia? Come potrà il diritto penale tutelare il cittadino dallo Stato, se è visto solo come un mezzo per colpire i nemici, prima ancora che siano accertati come tali? Da alcuni anni si discute intorno al fenomeno, e forse ancor più (magari troppo) intorno al concetto, del diritto penale del nemico 1 . Così impostati i 1 Raccolta enciclopedica della letteratura edita fino al 2006 in M. Cancio Meliá, C. Gómez-Ja- ra Díez (2006). Per una antologia mirata, con rappresentazione anche del dibattito americano sul fenomeno, cfr. M. Donini, M. Papa (2007). Vedi, altresì, nel panorama editoriale italiano, il nume- 55 Studi sulla questione criminale, II, n. 2, 2007, pp. 55-87 Penale2_07.qxd 14-11-2007 11:07 Pagina 55