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© Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 2037-5662
Profili di rilevanza civilistica
dell’illecito sportivo*
FULVIO GIGLIOTTI
SOMMARIO: 1. Premessa e delimitazione dell’indagine. – 2. La frode in competizioni
sportive. – 3. Frode sportiva e contratto in violazione di norme penali. – 4. Accordi
illeciti e accordi immorali: profili generali. – 5. Immoralità della frode sportiva e rilevan-
za giuridica di tale qualificazione. – 6. Irrilevanza dell’eventuale depenalizzazione della
fattispecie. – 7. Contrarietà al buon costume della pratica del doping e degli accordi ad
essa relativi. – 8. Contrasto con norme imperative e (rilevanza della) contrarietà al buon
costume. – 9. Incidenza di questa rilevanza sulle fattispecie considerate.
1. Il tema dell’illecito sportivo
1
si presterebbe ad essere esaminato sotto
diversi angoli visuali, con metodologia interdisciplinare
2
; anche da un punto
di vista più strettamente giuridico – che è quello che qui particolarmente
*
Costituisce – omesse le parole di circostanza e con l’aggiunta delle note e talune lievi varia-
zioni – il testo dell’intervento svolto nel Corso di Perfezionamento in Diritto dello Sport, attivato
presso l’Università degli Studi di Firenze (Firenze - 8 novembre 2019).
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Per alcune previsioni delle Carte Federali in materia v., ad es.: l’art. 82, comma 1, Reg. giuri-
sdizionale CONI, del 14 febbraio 2017, a norma del quale «commette illecito sportivo chiunque
compia o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o
il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica»; l’art. 30, com-
ma 1, del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C, nel quale è espressamente statuito che «costituisce
illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il
risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in clas-
sifica»; l’art. 18, comma 1, Reg. Fed. it. nuoto, secondo il quale «rispondono di illecito sportivo le
società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano
che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche sequestro non si è realizzato»;
analogamente dispongono, tra gli altri, l’art. 3, comma 1, lett. b), Reg. giust. sportiva Rafting (che
contiene, tra l’altro, interessanti specificazioni in materia); l’art. 60, comma 1, Reg. giust. FIP (Fed.
it. pallacanestro); e altri regolamenti federali.
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È chiaro che la condotta diretta a determinare l’alterazione del risultato della gara può co-
stituire oggetto di considerazione anche da parte di discipline diverse da quella giuridica, ad es.
potendo venire in rilievo come fenomeno sociologicamente rilevante, come rappresentazione para-
digmatica di condotte eticamente censurabili, etc. Su tali profili v., ad es., D. POTO, Lo sport tradito:
37 storie in cui non ha vinto il migliore, Torino, 2019; A. GIANGRANDE, Sportopoli. L’italia delle
frodi sportive, 2013; O. BEHA – A. DI CARO, Il calcio alla sbarra, Milano, 2012.