1171 3 / 2 0 1 9 © Edizioni Scientifiche Italiane ISSN 2037-5662 Profili di rilevanza civilistica dell’illecito sportivo* FULVIO GIGLIOTTI SOMMARIO: 1. Premessa e delimitazione dell’indagine. – 2. La frode in competizioni sportive. – 3. Frode sportiva e contratto in violazione di norme penali. – 4. Accordi illeciti e accordi immorali: profili generali. – 5. Immoralità della frode sportiva e rilevan- za giuridica di tale qualificazione. – 6. Irrilevanza dell’eventuale depenalizzazione della fattispecie. – 7. Contrarietà al buon costume della pratica del doping e degli accordi ad essa relativi. – 8. Contrasto con norme imperative e (rilevanza della) contrarietà al buon costume. – 9. Incidenza di questa rilevanza sulle fattispecie considerate. 1. Il tema dell’illecito sportivo 1 si presterebbe ad essere esaminato sotto diversi angoli visuali, con metodologia interdisciplinare 2 ; anche da un punto di vista più strettamente giuridico – che è quello che qui particolarmente * Costituisce – omesse le parole di circostanza e con l’aggiunta delle note e talune lievi varia- zioni – il testo dell’intervento svolto nel Corso di Perfezionamento in Diritto dello Sport, attivato presso l’Università degli Studi di Firenze (Firenze - 8 novembre 2019). 1 Per alcune previsioni delle Carte Federali in materia v., ad es.: l’art. 82, comma 1, Reg. giuri- sdizionale CONI, del 14 febbraio 2017, a norma del quale «commette illecito sportivo chiunque compia o consente che altri compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a sé o ad altri un vantaggio in classifica»; l’art. 30, com- ma 1, del Codice di giustizia sportiva F.I.G.C, nel quale è espressamente statuito che «costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in clas- sifica»; l’art. 18, comma 1, Reg. Fed. it. nuoto, secondo il quale «rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche sequestro non si è realizzato»; analogamente dispongono, tra gli altri, l’art. 3, comma 1, lett. b), Reg. giust. sportiva Rafting (che contiene, tra l’altro, interessanti specificazioni in materia); l’art. 60, comma 1, Reg. giust. FIP (Fed. it. pallacanestro); e altri regolamenti federali. 2 È chiaro che la condotta diretta a determinare l’alterazione del risultato della gara può co- stituire oggetto di considerazione anche da parte di discipline diverse da quella giuridica, ad es. potendo venire in rilievo come fenomeno sociologicamente rilevante, come rappresentazione para- digmatica di condotte eticamente censurabili, etc. Su tali profili v., ad es., D. POTO, Lo sport tradito: 37 storie in cui non ha vinto il migliore, Torino, 2019; A. GIANGRANDE, Sportopoli. L’italia delle frodi sportive, 2013; O. BEHA – A. DI CARO, Il calcio alla sbarra, Milano, 2012.