trata da tempo, dal 7 ottobre 2015, nella prima parte della se- conda fase dell’operazione, vale a dire, poteva concretamente «procedere all’esecuzione di fermi, ispezioni, sequestri e dirot- tamenti in alto mare di imbarcazioni sospettate di essere usate per il traffico e la tratta, secondo quanto previsto dal diritto in- ternazionale, incluse le pertinenti disposizioni contemplate dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982 e dal Protocollo sullo smuggling di migranti, allegato alla Convenzione di Palermo del 2000» (si veda un mio contri- buto 20 , in cui si richiamava l’attenzione sul considerando n. 6 della rettifica parziale della decisione (PESC) 2015/778 del Con- siglio 21 , relativamente all’osservanza delle pertinenti disposizioni contemplate dalla Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati, dal principio di non-refoulement e dalla disciplina internazionale a tutela dei diritti umani, un profilo senza dubbio da non trascurare... 22 ). 3. Va inoltre considerato che l’operazione THEMIS, lanciata dall’agenzia FRONTEX nel febbraio 2018 23 (in sostituzione di TRITON 24 ), con il mandato di aiutare l’Italia a fronteggiare i flussi provenienti da Turchia e Albania (zona est), da Libia, Tunisia e Algeria (zona ovest), ha in realtà previsto una ridotta capacità ope- rativa delle nostre unità navali impiegate, portata del raggio d’azione limitata solo alle 24 miglia marine… (“particolari” che figurano sul sito del (nostro) Ministero dell’Interno, mese di feb- braio 2018 25 ). 4. Al termine di questa breve e mirata notazione sull’ostinata “intesa” di limitare il mandato di EUNAVFOR MED – operazione SOPHIA, si ritiene confacente riprendere taluni aspetti delle con- siderazioni finali contenute nel significativo contributo (parte di un progetto di ricerca piuttosto datato, ma ancora attuale, dal titolo L’Italia promessa. Geopolitica e dinamiche organizzative del traf- fico di migranti verso l’Italia: correva l’anno duemilaquattro…), di una stimata studiosa delle scienze sociali 26 (l’apporto delle scienze sociali 27 appare rilevante in tale contesto): individuato «l’anello debole» nella strategia di contrasto (in questo caso, il ri- tiro temporaneo degli assetti navali dispiegati addirittura oltre l’alto mare), le organizzazioni criminali di trafficanti, operano «con flessibilità» 28 … appunto 29 ! GIUSEPPE LICASTRO La farsa autodichiarativa italiana in tempo di pandemia. Tra violazione della riserva di legge ed ipotesi di reato di falso inconsumabili. L’estensione a tutto il Paese della nozione di “zona rossa” (rec- tius, politically correct definita “zona arancione [scuro]”) onde contrastare l’espandersi della pandemia da COVID-19, laddove non inizialmente adeguatamente arginata nelle tre regioni in cui si sono manifestati i primi casi – salvo il lockdown imposto a soli complessivi undici Comuni del lodigiano e della bassa padovana –, ha recato con sé dei non certo irrilevanti oneri burocratici per il cittadino in punto di libertàpersonale, in primisdi circola- zione.Di fatto, ogni financominimale spostamento pedonale do- veva essere motivato ed attestato per iscritto, di fatto limitando il movimento a tutti i residenti e dimoranti nel Paese. Il tema oggetto del contributo richiama espressamentel’onere della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ex art. 47, d.P.R. 445/2000, di per sé non espressamenteevocata dai vari d.P.C.M. succeduti nel tempo, ma di fatto imposta. Peraltro oc- corre sottolineare come dal d.P.C.M. 8 marzo 2020, vigente dal giorno medesimo, relativo alla sola Lombardia e quattordici limi- trofe province – poi seguito dal d.P.C.M. 09 marzo 2020, vigente dal giorno successivo, che ha esteso le misure a tutto il Paese, e 313 314 LA GIUSTIZIA PENALE 2020 (Parte Seconda: Diritto Penale) 16 luglio 2018, p. 8, in http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST- 11129-2018-INIT/en/pdf. 20 Cfr., appunto, il mio contributo EUNAVFOR MED – operazione Sophia: brevi e mirati spunti di riflessione…, in Archivio penale (web), 2016 (ru- brica Dall’Europa), p. 2. 21 Cfr. GUUE L 130 del 28 maggio 2015, p. 19. 22 In argomento, v. i successivi contributi di F. MUSSI, Countering migrant smuggling in the Mediterranean Sea under the mandate of the UN Security Council: what protection for the fundamental rights of migrants?, in The International Journal of Human Rights, 2017, p. 488 ss., e di L. SALVA- DEGO, Il rispetto dei diritti umani fondamentali nel contrasto al traffico di migranti attraverso il Mediterraneo centrale, in Il Diritto Marittimo, 2017, p. 1122 ss.; da ultimo, la recente monografia di L. SALVADEGO, The Respect for Fundamental Human Rights in the Fight against Human Trafficking and Migrant Smuggling across the Central Mediterranean Sea, Leiden/Bo- ston, 2019. 23 In https://frontex.europa.eu/media-centre/news-release/frontex-laun- ching-new-operation-in-central-med-yKqSc7. 24 In https://frontex.europa.eu/media-centre/focus/joint-operation-triton- italy—ekKaes. Sulle precedenti operazioni congiunte FRONTEX, v., anche (taluni rilievi di), S. TREVISANUT, Which Borders for the EU Immigration Policy? Yardsticks of International Protection for EU Joint Borders Ma- nagement, a cura di L. Azoulai, K. De Vries, EU Migration Law, Legal Complexities and Political Rationales, Oxford, 2014, p. 122 ss. 25 In http://www.interno.gov.it/it/notizie/themis-nuova-operazione-navale- frontex. 26 V. il toccante necrologio An ode to Paola Monzini (1965-2017), Studying Group on Organised Crime, in https://standinggroups.ecpr.eu/sgoc/obi- tuary-an-ode-to-paola-monzini-1965-2017/ (ove di interesse: una signifi- cativa bibliografia (inclusa attività di ricerca) della valida studiosa figura nel quadro del mio scritto Brevi spunti (sulla base della documentazione disponibile) sull’azione di contrasto della Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo al modus operandi dei trafficanti di migranti, in La le- gislazione penale, 5 luglio 2018, pp. 2-3, nota 6, in www.lalegislazionepe- nale.eu). 27 V., altresì, M. MASSARI, Reconsidering Transnational Organised Crime in the Shadow of Globalisation: The Case of Human Smuggling across the Mediterranean, a cura di S. Carnevale, S. Forlati, O. Giolo, Redefining Or- ganised Crime: A Challenge for the European Union?, Oxford, 2017, p. 75 ss. D’altra parte, nel settore specificamente del diritto penale, autorevole dottrina ha sostenuto che «l’apertura verso le scienze empiriche e le scienze sociali rappresenta, da un lato, un’esigenza funzionale sempre meno elu- dibile e, dall’altro, un ambìto titolo di legittimazione per i sistemi penali che vantano la pretesa di iscriversi nella cultura della modernità»: cfr. G. FIANDACA, Prima lezione di diritto penale, Bari-Roma, 2017, p. 151. 28 Cfr., appunto, P. MONZINI, Il traffico di migranti per via marittima: il caso dell’Italia, in P. MONZINI, F. P ASTORE, G. SCIORTINO, L’Italia promessa. Geo- politica e dinamiche organizzative del traffico di migranti verso l’Italia, working paper n. 9/2004, CeSPI, p. 68 ss., in http://www.cespi.it/sites/de- fault/files/documenti/monzini_2004.pdf. 29 La documentazione, il video, del recente modus operandi dei trafficanti, disponibile sul sito dell’agenzia FRONTEX (v., appunto, la nota 12), ap- pare abbastanza eloquente… Da menzionare, da ultimo, il meeting del Wor- king Group on the Smuggling of Migrants (Vienna, 11-13 settembre 2019), ove ha partecipato anche il Procuratore aggiunto di Agrigento S. VELLA, documentazione disponibile in https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/working-group-on-the- smuggling-of-migrants-2019.html; il par. 8, del report finale del meeting (in https://www.unodc.org/documents/treaties/smmugling/SOM_2019/re- port/V1909871.pdf) attiene proprio all’intervento del Procuratore aggiunto S. VELLA, che ha illustrato diversi modus operandi dei trafficanti, nella rotta del Mediterraneo centrale.