1 Fiammetta Salmoni FORME E CONDIZIONI PARTICOLARI DI AUTONOMIA PER LE REGIONI ORDINARIE E NUOVE SPECIALITÁ Pubblicato in A. FERRARA - G.M. SALERNO, Le nuove specialità nella riforma dell’ordinamento regionale, Giuffrè, Milano, 2003, ISBN 8814101272 1. Nel lessico politico britannico il termine devolution indica un processo di delegazione di potere o, meglio, di “transfer of powers at present exercised by ministers and Parliament to regional or sub-national bodies wich are both subordinate to Parliament and directly elected” 1 . La devolution, dunque, non è altro che una forma di regionalismo, di “decentramento di taluni poteri legislativi ed esecutivi dagli organi centrali alle varie regioni della Gran Bretagna” 2 . Eppure, se così fosse, se si trattasse semplicemente di una -sia pur particolarmente accentuata- forma di regionalismo, non si potrebbe spiegare l’acceso dibattito politico che, sul tema, si è sviluppato di recente nel nostro Paese. La questione da risolvere, dunque, è la seguente: c’è differenza tra il decentramento amministrativo del quale si discute in Italia e la devolution britannica? In realtà, il concetto di devolution si presenta intrinsecamente come un concetto estremamente articolato che indica un trasferimento di poteri e funzioni dallo Stato centrale ai livelli di governo locali che va da un minimum ad un maximum, ma che non arriva mai a configurarsi come un vero e proprio federalismo, non arriva mai, cioè, a concretizzarsi in una rinuncia formale da parte dello Stato centrale alla propria sovranità. Tanto è vero che la dottrina ha significativamente posto l’accento sullo iato esistente tra l’unità “ideale della nozione devoluzionistica («la» devoluzione) e la 1) Cfr. V. BOGDANOR, Power and the People. A guide of Constitutional Reform, London, 1997, 22. 2) Cfr. F. DE FRANCHIS, Dizionario giuridico – Law Dictionary, Milano, 1984, Lemma Devolution.