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L’applicazione del Protocollo di Kyoto nel settore forestale: il ruolo dello
Stato e delle Regioni e le necessarie sinergie
Roberto Pilli, Tommaso Anfodillo, Elena Dalla Valle
Abstract: The application of Kyoto Protocol in Italy: role and required synergies between central and regional admini-
strations. According to art. 3.3 of the Kyoto Protocol, Parties included in Annex I shall report the net changes
in greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting from afforestation, reforestation and
deforestation activities. To assess these activities, Italy has to define methods to estimate land use change oc-
curring after 31 December 1989. On the other hand, Italy elected forest management as additional human-in-
duced activity to attain the goals of reduction of greenhouse gas emissions. The paper considers the key-role
that central and regional Administrations may have in order to solve some specific problems regarding data
collection and management issues.
Keywords: LULUCF, Forest Management, Italy, Regional Administration, Forest definition.
Citation: Pilli R, Anfodillo T, Valle E, 2007. L’applicazione del Protocollo di Kyoto nel settore forestale: il ruolo dello Sta-
to e delle Regioni e le necessarie sinergie. Forest@ 4 (2): 147-150. [online] URL: http://www.sisef.it/.
Il Protocollo di Kyoto (PK, art. 3.3) impegna l’Ita-
lia, così come gli altri Paesi che hanno assunto degli
obblighi di riduzione delle emissioni di gas serra, a
contabilizzare un bilancio tra assorbimenti ed emis-
sioni di carbonio derivanti da processi di afforesta-
zione (A) e riforestazione (R). Queste attività si defi-
niscono come la conversione in foresta realizzata per
azione antropica a partire dal 1990, di terreni non bo-
scati da meno di 50 anni (R) o da più di 50 anni (A),
per mezzo di piantagione, semina e/o azione antropi-
ca di sostegno all’affermazione di modalità naturali
di propagazione (Ciccarese & Pettenella 2002).
I crediti generati da A e R, al netto della deforesta-
zione (D), non sono soggetti ai limiti imposti alla ge-
stione forestale ma possono essere utilizzati in toto,
purché contabilizzati secondo le indicazioni fornite
dalle “ Good Practice Guidance for Land Use, Land Use
Change and Forestry” dell’Intergovernmental Panel on
Climate Change (IPCC), di seguito indicate come Good
Practice Guidance (IPCC 2003).
Tra le attività addizionali previste all’art 3.4 del
Trattato, il governo italiano ha inoltre deciso di avva-
lersi della sola Gestione Forestale (Forest Manage-
ment, FM) come misura complementare per il rag-
giungimento degli obiettivi fissati in sede internazio-
nale (Pettenella & Ciccarese 2007). Anche queste atti-
vità, definite come un complesso di pratiche per la
conduzione e l’uso sostenibile di una foresta finaliz-
zate al conseguimento di rilevanti funzioni ecologi-
che, economiche e sociali, devono essere iniziate
dopo il 1990 ed essere legate ad un’azione antropica,
cioè connessa ad espliciti e diretti interventi gestio-
nali. Ferma restando la riduzione al 15% dei crediti
afferenti alla Gestione Forestale, il limite di crediti
potenzialmente raggiungibili con il FM dal nostro
Paese, inizialmente fissato a 0.18 Mt di carbonio/-
anno, è stato recentemente portato a 2.78 Mt di car-
bonio/anno.
Come evidenziato da Ciccarese et al. (2006), una
volta inserita un’area nelle attività previste dall’art.
3.4, il Paese dovrà anche assumersi l’onere degli
eventuali debiti derivanti da una riduzione degli
stock di carbonio dovuta a cause naturali o antropi-
che. Per questo si impone una attenta valutazione di
costi e benefici correlati alla scelta delle aree
“gestite” ai fini del PK e quindi della stessa defini-
zione di “gestione forestale”.
Nel quadro delineato dalla definizione di FM adot-
tata negli Accordi di Marrakesh si inseriscono i due
approcci proposti alle Parti dalle Good Practice Gui-
dance. Il così detto “Narrow Approach”, più restrittivo,
che considera come soggette a FM le sole aree inte-
ressate da interventi colturali “intensivi”, quali la
preparazione, piantagione, sfollo e protezione diretta
del sito, e il “Broad Approach”, che non richiede l’ese-
cuzione di specifiche pratiche su ciascun sito, ma la
sola identificazione delle aree soggette ad un generi-
co sistema di pratiche colturali (Schlamadinger et al.
© Forest@ 4 (2): 147-150, 2007 147